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CAPO VI - IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

Titolo I - Principi Generali

Art. 28 – Oggetto

Il presente Titolo disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Palermo (d’ora innanzi “Comune” o “Amministrazione”) sulle società ed enti partecipati (d’ora innanzi anche “società partecipate” o “società”), nell’ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita all’Ente locale dall’ordinamento giuridico.

Il Comune definisce con il presente Regolamento, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, esercitati dalle strutture amministrative secondo le competenze del R.O.U.S vigente.

Art.29 – Ambito di applicazione

Le attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento sono applicate alle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. Per le società controllate indirettamente dal Comune di Palermo attraverso le società di cui al punto precedente, le disposizioni del Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società controllanti.

Per tutti gli altri enti di diritto privato partecipati e non controllati dal Comune di Palermo (Associazioni, Fondazioni e altre Società partecipate) e per quelli nei quali, in assenza di partecipazione, l’Amministrazione ha comunque il diritto di nominare o designare componenti dell’organo di amministrazione (d’ora innanzi anche “altri enti”), il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci. E’ facoltà del Consigliere Comunale richiedere documenti ai componenti del CdA designati dall’Amministrazione comunale.

Art. 30 – Finalità

Il sistema di controlli disciplinato dal Regolamento è espressione della governance esercitata dal Comune.

L’attività amministrativa del Comune persegue il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Tali principi generali stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione ed a essi soggiacciono anche le società partecipate. Il Comune definisce le linee di indirizzo alle quali le società partecipate devono attenersi e ne verifica il grado di raggiungimento attraverso un sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società partecipate, ed a verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica imposti alle società partecipate.

L’Amministrazione, con l’ausilio del sistema informativo di cui al punto precedente, effettua il monitoraggio periodico dell’andamento delle società partecipate finalizzato a rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, l’analisi delle motivazioni dei relativi scostamenti e l’individuazione delle opportune azioni correttive anche in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente.

Le società partecipate hanno l’obbligo di adeguare i sistemi di contabilità al fine di favorire il controllo dell’Amministrazione e il processo di consolidamento dei conti.

I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle società partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, redatto secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.

Art. 31 – Competenze in materia di indirizzo e controllo delle società partecipate

  1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle società adottando deliberazioni con le quali approva:
  2. a) La costituzione di società o la partecipazione, così come il recesso, ad una società già esistente.
  3. b) Il passaggio da una situazione di minoranza ad una di controllo o di maggioranza e viceversa.
  4. c) Lo schema di statuto.
  5. d) Il budget annuale edil piano industriale triennale delle società partecipate contenente anche la definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi che le stesse devono perseguire.
  6. e) L’affidamento di attività o servizi mediante contratti di servizio.
  7. f) Tutti gli altri atti previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.
  8. Le proposte di deliberazione di cui ai punti a), b), c), d) sono predisposte dal Servizio preposto alla programmazione ed al controllo sugli organismi partecipati secondo il R.O.U.S. vigente.
  9. Le proposte di deliberazione di cui al punto e) sono predisposte dai Servizi competenti per la gestione dei relativi contratti di servizio secondo il R.O.U.S. vigente.
  10. I Consiglieri comunali, in conformità e ai sensi dell’art. 24 della L. n. 816/1985, applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio di cui all’art. 1, della L.R. n. 31/1986 e s.m.i. hanno diritto di ottenere dalle società partecipate tutte le notizie e le informazioni di cui dispongono, anche relative alle rispettive partecipate, utili all’espletamento del mandato secondo i tempi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. La richiesta alla società deve pervenire accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l’esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  11. La Giunta Comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo delle società partecipate:
  12. a) Approva, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi forniti dal Consiglio Comunale, il budget delle società.
  13. b) Approva gli eventuali disciplinari tecnici e le successive convenzioni sulla base dei contratti di servizio approvati dal Consiglio Comunale.
  14. c) Tutti gli altri atti previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.
  15. Il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
  16. a) Partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, all’Assemblea della società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda delle rispettive competenze;
  17. b) Nomina gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà ai sensi dell’art. 2449 del c.c. e designa gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per le altre società partecipate cui la nomina è di competenza assembleare, la designazione è comunicata al Presidente del Consiglio e per suo tramite ai gruppi consiliari;
  18. c) Ove ritenga opportuna una condivisione a livello di Giunta relativamente ad atti attinenti le società partecipate, propone l’adozione di eventuali deliberazioni e/o atti di indirizzo.
  19. Il Servizio preposto alla programmazione ed al controllo sugli organismi partecipati secondo il R.O.U.S. vigente effettua il controllo economico-finanziario di cui al Titolo III del presente Regolamento. In occasione dell’approvazione del rendiconto annuale, il Dirigente trasmette al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale al fine della trasmissione ai gruppi consiliari ed al Presidente del Collegio dei revisori, un report sintetico che dia contezza dell’esito delle attività di controllo di economico-finanziario.
  20. I Servizi competenti per la gestione dei relativi contratti di servizio secondo il R.O.U.S. vigente effettuano il controllo di efficienza e di efficacia di cui al Titolo IV del presente Regolamento. In occasione dell’approvazione del rendiconto annuale, i Dirigenti competenti trasmettono al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente del Collegio dei revisori, un report sintetico che dia contezza dell’esito delle attività di controllo di efficienza e di efficacia.
  21. Il Servizio competente alla redazione del Bilancio consolidato secondo il R.O.U.S. vigente presidia la creazione e la gestione del sistema informativo di cui all’art.30, finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società partecipate in funzione della redazione del bilancio consolidato del Comune di Palermo secondo principi di competenza economica. Con cadenza semestrale il Dirigente del servizio preposto trasmette al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale al fine della trasmissione ai gruppi consiliari ed al presidente del Collegio dei revisori, un report sintetico che dia contezza dello stato della gestione del predetto sistema informativo.
  22. I dati presenti nel sistema informativo sono utilizzati dai competenti uffici per i controlli disciplinati dal presente Regolamento.
  23. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale, o suo delegato, può richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto delle società facendone espressa e formale richiesta al Presidente.
  24. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale, o suo delegato, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione, facendone esplicita richiesta al Presidente.

Art. 32 – Linee di indirizzo e Piano Industriale

  1. Il Consiglio di Amministrazione della società trasmette al Comune entro il 30 giugno di ogni anno il piano industriale triennale, che deve contenere le direzioni strategiche della società, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative, gli investimenti previsti e i relativi impatti sulle performance aziendali.
  2. I contenuti del piano industriale devono essere raggruppati nelle seguenti macro categorie:
  3. Obiettivi di massima dell’azienda e analisi del contesto aziendale ed ambientale.
  4. Direttrici strategiche (posizionamento strategico dell’azienda, fattori critici di successo, vantaggi competitivi, linee di crescita interna e/o esterna).
  5. Obiettivi economici (identificazione degli obiettivi in termini di ricavi, utili, costi, etc. sia a livello consolidato che per aree di attività).
  6. Decisioni di marketing (segmento di business, scelte di prezzo, volumi previsti, canali distributivi etc.).
  7. Aspetti organizzativi relativi al personale e alla struttura organizzativa (piano degli acquisiti, valutazione del fabbisogno di risorse umane e delle competenze necessarie, politiche del personale, espressione della struttura organizzativa finale).
  8. Decisioni di finanziamento (piano degli investimenti con le ricadute operative e con l’indicazione dei costi relativi alla capacità produttiva, rappresentazione della coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi di produzione e con i criteri di ottimizzazione dei costi, etc.).
  9. Il piano industriale deve essere certificato dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale.
  10. Il Servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati, entro trenta giorni dalla ricezione ed effettuate le opportune verifiche sul documento prodotto dalla società, sottopone al Consiglio comunale la proposta di deliberazione per l’approvazione del piano industriale triennale.
  11. Il Consiglio comunale approva la proposta di piano industriale triennale entro il 30 settembre, di ogni anno, previo parere del Collegio dei Revisori, in coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi che intende fornire alla società partecipata.

Art.33 – Tipologia di controlli

  1. L’Amministrazione definisce le modalità di vigilanza e di controllo delle società partecipate con l’obiettivo di delineare un quadro completo delle informazioni che i componenti degli organi di governo delle società partecipate sono tenuti a fornire al Comune a tale fine.
  2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:
  3. a) Controllo societario.
  4. b) Controllo economico/finanziario.
  5. c) Controllo di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
  6. d) Controllo ispettivo ed informativo.

Art. 34 – Principi ispiratori delle società ed enti partecipati

  1. Le società partecipate si ispirano a principi di legalità, trasparenza, efficienza ed economicità.
  2. Tutte le attività inerenti l’organizzazione e la gestione dei servizi generali, l’assunzione e l’organizzazione del personale, l’affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi devono essere uniformati ai principi di carattere generali vigenti per la Pubblica amministrazione ed alla normativa specifica destinata a regolamentare l’attività delle società a totale o parziale partecipazione pubblica. Tali attività sono autorizzate dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle proposte di piano industriale e di budget.
  3. Le società partecipate devono dotarsi di appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione, in materia di acquisizione di risorse umane e di affidamento di incarichi professionali, di definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria, di esecuzione dei lavori in economia, di acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.
  4. Le società partecipate del Comune di Palermo devono, in ogni caso, rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di beni e servizi e le norme di cui al decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per i criteri e le modalità di reclutamento del personale.
  5. Le società partecipate del Comune di Palermo devono rispettare tutte le altre norme emanate dal legislatore comunitario, nazionale e regionale.

Art. 35 – Cabina di regia delle aziende partecipate

  1. La Cabina di regia delle aziende partecipate si riunisce almeno una volta al mese con il compito di coordinare, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio comunale, la pianificazione e la programmazione delle attività societarie, le scelte strategiche concernenti i servizi esternalizzati alle società partecipate, mirando a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali per i cittadini e dei servizi strumentali al Comune e perseguendo al contempo obiettivi di contenimento dei costi.
  2. La Cabina di regia è coordinata dall’Assessore delegato d’intesa con il Sindaco; alle riunioni partecipano il Sindaco, l’Assessore Coordinatore delegato, gli Assessori al ramo competenti con delega funzionale ai rapporti con le società partecipate, i Dirigenti competenti per la gestione del contratto di servizio, il Dirigente del Servizio preposto alla programmazione ed al controllo sugli organismi partecipati, i Presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori, ove nominati ed i vertici dirigenziali delle società partecipate che svolgono servizi pubblici locali e servizi strumentali.
  3. I verbali della Cabina sono trasmessi al Consiglio comunale e sono pubblicati sul sito del Comune di Palermo al fine di garantire trasparenza e pubblicità.

Art. 36 – Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati

  1. Alle società partecipate ed altri enti si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza così come previsto dalla normativa vigente.
  2. Le società partecipate e gli altri enti devono attenersi alle disposizioni di legge ed alle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Titolo II - Controllo societario

Art. 37 – Funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di indirizzo e controllo sulle attività delle società partecipate adottando proprie deliberazioni come disposto agli articoli 31 e 32 del presente Regolamento.
  2. Il Consiglio comunale è informato della situazione delle singole partecipate attraverso le relazioni prodotte dagli uffici comunali competenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dai rispettivi organi di controllo interni ed esterni.

Titolo III - Controllo economico-finanziario

Art. 38 – Modalità di esercizio del controllo

  1. Il Comune esercita il controllo economico-finanziario sulle società partecipate attraverso il monitoraggio:
  2. a) Ex ante sulle proposte di budget;
  3. b) Concomitante sui report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale;
  4. c) Ex post sui bilanci di esercizio individuali e i bilanci consolidati ove esistenti.
  5. L’Amministrazione può richiedere alle società tutte le informazioni di dettaglio e i dati extracontabili ritenuti utili all’esercizio del controllo economico-finanziario.

Art. 39 – Controllo ex ante

  1. La Giunta comunale esercita, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli obiettivi deliberati dal Consiglio comunale con l’approvazione del piano industriale, il controllo sui documenti programmatici delle società ed enti partecipati. A tal fine:
  2. a) Il Consiglio di Amministrazione della società trasmette al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di budget certificata dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale, unitamente alla nota di aggiornamento del Piano industriale.
  3. b) Il budget deve essere redatto per centri di costo e centro di responsabilità amministrativa con l’indicazione dei dirigenti responsabili e non può prevedere utilizzo di risorse in esubero rispetto a quelle assegnate dal Comune dell’ambito del contratto di servizio vigente e degli altri servizi commissionati dall’Amministrazione in virtù di apposite convenzioni.
  4. c) Il Servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati, effettuata l’istruttoria sulla documentazione prodotta dalla società, sottopone alla Giunta comunale la proposta di deliberazione per l’approvazione del budget entro trenta giorni dalla ricezione.
  5. d) La proposta di deliberazione deve essere inoltrata al Ragioniere Generale, per i pareri di rito da esprimersi ed al Collegio dei revisori.
  6. e) La Giunta comunale delibera l’atto entro il 30 ottobre e lo invia al Consiglio comunale per l’adozione finale entro il 15 dicembre, previo parere motivato obbligatorio del Collegio dei revisori che dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.
  7. Qualora il Consiglio comunale non deliberi le linee di indirizzo e il piano industriale di cui all’articolo 32, le società provvederanno comunque a predisporre la documentazione di cui al presente articolo secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 40 – Controllo concomitante

  1. Il Consiglio di Amministrazione della società partecipata trasmette all’Amministrazione comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, al fine della trasmissione ai gruppi consiliari, report trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nei quali viene illustrato l’andamento economico-finanziario nel periodo di riferimento e la rilevazione degli scostamenti rispetto al budget.
  2. I report dovranno contenere un’accurata analisi quantitativa e descrittiva delle cause che hanno determinato gli scostamenti rispetto al budget.
  3. I report devono anche contenere lo stato di attuazione di budget e piani industriali gli eventuali aggiornamenti dei dati di budget.
  4. I report vengono trasmessi dagli uffici, effettuata l’istruttoria sulla documentazione prodotta dalla società, al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla ricezione. Onde prevenire il determinarsi di disallineamenti contabili a chiusura dell’esercizio, ai fini della verifica di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118 del 2011, entro il 30/07 dovrà essere inoltre trasmessa la situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune riferita al 30/06 dell’esercizio in corso. Il servizio competente provvede alla verifica con le risultanze contabili dell’ente ad effettuare le necessarie segnalazioni all’ente ed alle società.
  5. Relazione semestrale sull’andamento della situazione economica/finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre entro il 31 luglio di ogni anno, certificata dal collegio sindacale e dal soggetto deputato all’esercizio del controllo analogo.

Art. 41 – Controllo ex post

  1. Il Consiglio di Amministrazione della società trasmette al Servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’Assemblea. La trasmissione del progetto di bilancio è preceduta dalla trasmissione della situazione analitica dei crediti e debiti della società al 31/12 dell’esercizio di riferimento entro e non oltre il 31/01 dell’anno successivo ai fini della definitiva ai fini della verifica di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dell’asseverazione della relativa nota informativa da parte degli organi di revisione.
  2. Il Servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati redige una relazione sul progetto di bilancio contenente, anche sulla base della relazione del Revisore Legale ex art.14 del d.lgs. 27/01/2010 n.39 e della relazione del Collegio Sindacale ex art.2429, comma 2°, del codice civile, le indicazioni necessarie per consentire al socio o al soggetto delegato a rappresentare il Comune in Assemblea di assumere le decisioni ritenute appropriate per l’approvazione del bilancio.
  3. Il Ragioniere generale, d’intesa con il Dirigente del Servizio Bilancio e Bilancio consolidato e il Servizio deputato al controllo consuntivo, provvede alla certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nel progetto di bilancio nei confronti del Comune.
  4. Ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente, gli Uffici competenti informeranno il Ragioniere generale in merito ai disallineamenti sulle partite creditorie e debitorie per le conseguenti iniziative.
  5. Gli altri enti hanno l’obbligo di trasmettere al Servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati il progetto di bilancio deliberato dall’Organo amministrativo almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’Assemblea e ogni altro atto, documento e/o informazione eventualmente richiesti dall’Amministrazione comunale.
  6. I progetti di bilancio sono trasmessi al Collegio dei Revisori entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi.

Art. 42 – Sanzioni

  1. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai precedenti articoli 32, 39, 40 e 41 comporta l’applicazione di sanzioni per ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione come segue:
  2. a) Mancato rispetto di una scadenza: riduzione del 10% del compenso annuo.
  3. b) Mancato rispetto di due scadenze: riduzione del 20% del compenso annuo.
  4. c) Mancato rispetto di tre o più scadenze: riduzione del 40% del compenso annuo. Il compenso annuo di ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione è ridotto di un importo pari al 30% nel caso in cui la società non raggiunga il pareggio economico.

Titolo IV - Controllo di efficienza ed efficacia

Art. 43 – Modalità di esercizio del controllo

Il Comune esercita il controllo di efficacia ed efficienza sulle società partecipate: - a) Ex ante attraverso la definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi; - b) Concomitante attraverso l’analisi dei report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sul rispetto degli standard quali-quantitativi previsti per le attività di servizio; - c) Ex post attraverso la misurazione della qualità dei servizi erogata e percepita. Per l’esercizio di detto controllo l’Amministrazione si avvale degli Uffici competenti per materia, così come individuati dal Regolamento Uffici e Servizi.

Art. 44 – Controllo ex ante

Contratto di servizio

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale sono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Ente e le Società partecipate strumentali e/o affidatarie di servizi pubblici locali esternalizzati secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i., dalle normative di settore. I contratti di servizio possono contenere tutte le clausole ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi preposti dall’Amministrazione, comprese eventuali clausole sanzionatorie da applicarsi nei casi d’inadempimento degli obblighi assunti, ma devono contenere obbligatoriamente: 1. Termini temporali del rapporto; 2. I livelli di servizio erogati; 3. Le modalità di espletamento del servizio; 4. I regimi e i livelli tariffari; 5. Il corrispettivo dovuto e le modalità di pagamento; 6. L’obbligo per il gestore di pubblici servizi di adottare, pubblicare, applicare e diffondere la Carta dei Servizi; 7. L’obbligo per il gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e la qualità del servizio percepito dall’utenza; 8. Le modalità di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali da effettuarsi tramite rapporti periodici e con l’attivazione di cruscotti informatizzati, resi disponibili in modalità web, all’ufficio competente che potrà disporre di tutte le informazioni necessarie; 9. Penali da applicare proporzionalmente in rapporto all’inadempimento o al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati.

Lo schema di contratto dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto delle linee d’indirizzo e degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente deliberati dal Consiglio Comunale. I contratti di servizio dovranno essere revisionati ove necessario in ragione di sopravvenute nuove prescrizioni introdotte dal modificato quadro normativo.

Carta dei servizi

La carta dei servizi costituisce uno strumento essenziale e imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l’erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità e dei bisogni dell’utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino utente al processo di erogazione del servizio pubblico. La Carta dei servizi delle Società deve contenere standard qualitativi equivalenti a quelli utilizzati per la Carta dei Servizi dell’Amministrazione Comunale e deve essere compilata e resa disponibile in modalità web. Alla disponibilità dell’applicativo deve essere associato un indicatore per la misurazione del livello di servizio ed il calcolo di eventuali penali da prevedere espressamente nei singoli Contratti di servizio. La carta dei servizi, predisposta a cura del soggetto gestore nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio e approvata dai competenti organi societari, è trasmessa all’Ente per la necessaria presa d’atto da parte dell’ufficio competente. La stessa sarà soggetta a periodica revisione con modalità e tempi da individuarsi nella medesima carta.

Art. 45 – Controllo Concomitante

Monitoraggio dei servizi erogati

Il controllo sulla corretta gestione dei contratti di servizio è svolto dai diversi Uffici dell’Amministrazione competenti per materia individuati dal R.O.U.S. A tal fine le società trasmettono agli uffici titolari dei contratti o disciplinari del servizio rapporti periodici sulle prestazioni effettuate evidenziando eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto agli impegni contrattuali e sulle misure adottate per assicurare il rispetto di eventuali limiti o vincoli di legge. Il monitoraggio dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità della prestazione resa deve essere svolto attraverso un’applicazione web, resa disponibile agli uffici preposti al controllo, che deve consentire di collegare i servizi ai relativi indicatori selezionati per monitorare gli obblighi assunti dalla società nei confronti del cittadino/utente con la carta dei servizi. Della costruzione dei cruscotti informatici di monitoraggio deve essere fornita evidenza sulle modalità di realizzazione e alimentazione. Gli uffici tecnici terranno conto dell’esito delle verifiche per l’applicazione delle penali contrattualmente previste.

Art. 46 – Controllo ex post

Qualità dei servizi erogata

Le società trasmettono allegata alla previsioni di budget una relazione annuale sul livello qualitativo dei servizi prestati in relazione agli standard stabiliti dai contratti o dalle carte di servizio, tale relazione dà anche conto della soddisfazione dell'utenza interna od esterna rilevata attraverso apposite indagini e sondaggi, predisposti in accordo con uffici comunali affidanti i servizi. Alla fine di ogni anno attraverso l’applicazione web utilizzata per il monitoraggio degli indicatori, inoltre, sarà prodotto un report finale per il monitoraggio della qualità dei servizi erogati nell’anno solare di riferimento, necessario per la liquidazione dei corrispettivi a saldo posti a garanzia.

Qualità dei servizi percepita

Il Comune di Palermo può, con proprie strutture e nei modi e con la periodicità prevista nel presente Regolamento, predisporre indagini di Customer Satisfaction dell’utenza interna e/o esterna per i servizi resi dalle società partecipate strumentali o gestori di pubblici servizi esternalizzati e ne pubblica i risultati sul Sito Istituzionale.

Art. 47 – Risultanze del controllo

I Dirigenti dei servizi, che hanno eseguito il controllo, sottopongono alla Giunta Comunale una relazione annuale sul livello quali-quantitativo dei servizi prestati dalle società e su eventuali azioni correttive poste in essere unitamente ai report di verifica entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Titolo V - Controllo ispettivo ed informativo

Art. 48 – Poteri ispettivi

  1. Il Comune può eseguire specifiche visite ispettive presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi. La visita ispettiva può consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell’accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l’espletamento dell’attività di produzione ed erogazione del servizio, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui al successivo articolo 49.
  2. Le visite ispettive possono essere effettuate a cura del servizio competente ratione materiae secondo il R.O.U.S. vigente, di propria iniziativa quando ritenuto opportuno, in caso di segnalazioni e/o esposti da parte di terzi o su richiesta del Segretario Generale.
  3. Alla visita ispettiva, effettuata per mezzo di personale dotato dei requisiti professionali necessari, può collaborare od assistere uno o più rappresentanti degli organi societari, coadiuvati da eventuale personale dipendente. La visita ispettiva deve essere preceduta da specifica comunicazione, formulata dall’ufficio procedente, con l’indicazione sommaria dei luoghi e dei tempi previsti per la verifica.
  4. La visita ispettiva può essere effettuata da singoli consiglieri nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 49 – Richiesta rapporti, dati ed informazioni

  1. Il Comune può richiedere la redazione di specifici rapporti in relazione a fatti, atti e/o decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate.
  2. L’organo amministrativo della società partecipata deve fornire adeguata risposta scritta, corredata di elaborazioni, analisi e valutazioni che il caso richiede, all’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta o, comunque, entro i maggiori termini fissati dall’Amministrazione.
  3. Il Comune può anche richiedere la trasmissione di ogni atto e/o documento inerenti l’attività di produzione ed erogazione del servizio che dovrà essere riscontrata dall’organo amministrativo della società partecipata entro 7 giorni dalla richiesta o, comunque, entro i maggiori termini fissati dall’Amministrazione.

Art. 50 – Referto sul controllo ispettivo ed informativo

  1. I Dirigenti dei servizi che hanno proceduto al controllo ispettivo ed informativo trasmettono annualmente al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Presidente del Consiglio comunale e per suo tramite ai gruppi consiliari un report che dia contezza dell’esito delle attività svolte.

Art. 51 – Gruppo di controllo dell’efficienza degli addetti alle partecipate

  1. Il Dirigente Responsabile Ufficio Relazione Esterne - Staff del Sindaco o del Servizio competente così come individuato dal R.O.U.S. vigente, su delega del Sindaco coordina il “Gruppo di controllo dell’efficienza degli addetti alle partecipate” che effettua i relativi controlli al fine di prevenire atti e/o comportamenti che possono determinare la responsabilità dell’Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.
  2. Le attività del gruppo sono svolte secondo quanto disposto dagli articoli 48 e seguenti del presente Regolamento.
  3. Il Gruppo deve essere composto da due funzionari per ogni società partecipata soggetta al controllo analogo, da due funzionari comunali e da due componenti del Corpo di Polizia Municipale.
  4. Il Coordinatore del Gruppo trasmette annualmente al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Presidente del Consiglio comunale un report che dia contezza dell’esito delle attività svolte.
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