Vai al contenuto

CAPO II - IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge sia nella fase preventiva della formazione dell’atto, che nella fase successiva. Il controllo di regolarità contabile si svolge nella fase preventiva della formazione dell’atto.

Art. 4 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva

  1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva è effettuato nel corso del procedimento di formazione dell’atto, che principia dalla fase di iniziativa e si conclude con quella integrativa dell’efficacia, e viene esercitato dal dirigente responsabile del servizio competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario secondo le modalità di cui ai commi successivi.

  2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti sindacali e dirigenziali, è esercitato, rispettivamente, dal dirigente che propone o lo adotta e dal responsabile del servizio finanziario. Il dirigente responsabile del servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed esprime il proprio positivo parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con la sottoscrizione dell’atto/provvedimento. Il Responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità nel tempo vigente. Sulle proposte di determinazioni sindacali, il Segretario Generale o suo delegato, per il tramite di un Ufficio appositamente istituito all’interno del proprio Staff, verifica che:

    a. l’atto rientri tra le competenza del Sindaco;

    b. la proposta sia formulata dal dirigente del servizio competente per materia;

    c. la proposta sia corredata dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ove previsto.

Nell’esercizio della superiore attività, il Segretario Generale rappresenta eventuali ulteriori cause di nullità ovvero gravi violazioni di legge e/o palesi irregolarità ostative all’adozione dell’atto.

  1. Il controllo di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta – che non siano meri atti di indirizzo - è assicurato dal dirigente proponente, che lo esercita attraverso il rilascio, in base alla normativa vigente, del parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, con il quale attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’atto e della connessa azione amministrativa.

  2. Il controllo di regolarità contabile sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta - che non siano atti di mero indirizzo – è effettuato, al ricorrere delle condizioni e con le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, secondo le previsioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

  3. Ai fini della regolare adozione in sede deliberante dei provvedimenti di Giunta e di Consiglio, il Segretario Generale con il supporto del medesimo ufficio previsto al precedente comma 2, provvede, previamente alle relative adunanze in sede deliberante, a verificare che:

    a. l’atto rientri tra le competenze dell’organo politico collegiale deliberante;

    b. la proposta sia corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e, ove previsto, da parte di altri organi;

    c. la proposta non sia affetta da cause di nullità ovvero gravi violazioni di legge e/o palesi irregolarità ostative all’adozione dell’atto.

Per le proposte deliberative di Giunta la superiore verifica ha luogo sempre che le stesse pervengano allo Staff del Segretario Generale almeno 48 ore lavorative antecedenti alla data dell’avviso di convocazione e, in tal caso, per le proposte pervenute nel suddetto termine il Segretario Generale, al fine di rappresentare eventuali ulteriori cause di nullità ovvero gravi violazioni di legge e/e palesi irregolarità, valuta l’opportunità di allegare alla proposta deliberativa, a supporto della Giunta, una scheda ove esporre le motivazioni e le argomentazioni giuridiche ritenute ostative alla adozione dell’atto. Analoga scheda potrà essere predisposta ed allegata alle proposte deliberative da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.

Per le proposte deliberative pervenute oltre il termine sopra indicato, il Segretario Generale, ove ne ravvisi l’opportunità, rappresenterà alla Giunta la facoltà di rinviare l’adozione del provvedimento deliberativo, al fine di consentirne la verifica nel rispetto dei termini sopra indicati. Qualora la Giunta abbia ugualmente adottato il provvedimento deliberativo proposto, è in facoltà dei consiglieri comunali, richiedere il controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale in ordine alla competenza dell’Organo.

Art. 5 - Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

  1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva si svolge secondo i principi generali di revisione aziendale che assicurino trasparenza, imparzialità ed obiettività nell’attività di controllo.
  2. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva si attua sotto la direzione del Segretario Generale, che a tal fine si avvale di apposita struttura organizzativa operante presso l’Ufficio di Staff del Segretario Generale e composta da personale dallo stesso individuato. La composizione della predetta struttura potrà essere integrata per la partecipazione alle singole sedute, con disposizione del Segretario Generale, da personale appartenente a strutture diverse dalla Segreteria Generale.
  3. Sono soggette al controllo successivo:

    a. le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;

    b. i contratti non stipulati in forma pubblica amministrativa con l’intervento del Segretario Generale, quale ufficiale rogante;

    c. gli atti amministrativi di cui all’art. 1, comma 16, lettere a), b), c) e d) della legge 190/2012 e s.m.i.

    d. il controllo può altresì riguardare gli ulteriori atti riconducibili alle attività esposte a maggiore rischio di corruzione individuate nel piano di cui al comma 5, lett. a) del medesimo articolo 1 della legge 190/2012 e s.m.i..

  4. I limiti percentuali o numerici degli atti indicati nel presente articolo da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa sono stabiliti, di anno in anno, dall’organo esecutivo su proposta del Segretario Generale.

Art. 6 – Modalità del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

  1. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi oggetto del controllo vengono scelti secondo una selezione casuale effettuata mediante utilizzo di apposito software o attraverso estrazione a sorte o altra tecnica di campionamento comunque idonea ad assicurare una individuazione obiettiva degli atti da esaminare.
  2. Il controllo è svolto con riferimento ai seguenti parametri:

    a. rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo;

    b. rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti...), con particolare riferimento al rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

    c. rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;

    d. correttezza e regolarità delle procedure;

    e. correttezza formale nella redazione dell’atto. Il controllo attiene anche alla chiarezza del linguaggio ed alla coerenza della struttura degli atti amministrativi, alla facilità di accesso alla documentazione amministrativa ed al grado di partecipazione al procedimento.

  3. Il controllo di cui al presente articolo viene espletato dalla struttura organizzativa di cui al comma 2 del superiore art.5 che, a tal fine, utilizza apposite schede analitiche di controllo, costruite sulla base dei parametri di cui al comma precedente.

  4. Al fine di consentire il migliore espletamento del controllo, la struttura organizzativa di cui al comma 2 del superiore art.5, può richiedere chiarimenti in merito agli atti adottati. I chiarimenti dovranno essere forniti entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.
  5. In esito al controllo dell’atto/provvedimento, unitamente alle superiori schede analitiche, possono essere formulati eventuali rilievi, raccomandazioni e proposte. Le schede vengono trasmesse, con cadenza almeno bimestrale, al dirigente che ha adottato l’atto, unitamente alle eventuali direttive cui lo stesso deve conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.
  6. Restano fermi in capo al Segretario Generale, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alle autorità competenti previsti dalle norme vigenti.
  7. Degli esiti di tale controllo si tiene conto anche ai fini della redazione del referto di cui al successivo art.53, da inviare alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, ex art. 148 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Art. 7 – Risultanze del controllo

  1. Il Segretario Generale, con cadenza semestrale, trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e per suo tramite ai gruppi consiliari, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti gli esiti del controllo, attraverso un report sintetico che dia contezza dell’esito dei controlli effettuati.
  2. Il report sintetico, con la medesima cadenza semestrale, viene altresì trasmesso agli organi di valutazione (Nucleo di Valutazione o OIV) come documento utile per la valutazione dei dirigenti.
Back to top