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CAPO IV - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 14 - Definizione del controllo di gestione

Il controllo di gestione, è diretto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e gestionale condotta dalle strutture organizzative dell’Ente, anche mediante la rilevazione degli scostamenti per l’adozione degli opportuni interventi di correzione, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il controllo di gestione si riferisce all’intera attività amministrativa dell’Ente svolta dai singoli Servizi dirigenziali e/o a centri di costo, ove previsti, sulla base della struttura organizzativa dell’Ente, di cui al Regolamento degli Uffici e Servizi e della struttura finanziaria del bilancio di previsione. I diversi Centri di Costo funzionali codificati dallo stesso codice del PEG e corrispondenti alla struttura organizzativa, sono classificati in:

  • centri di costo diretti o finali (i c.d. Settori/Uffici di Line): coincidenti con uffici/servizi dirigenziali direttamente collegati all’output finale, costituito dall’erogazione di beni/servizi ad utenti esterni;

  • centri di costo indiretti, o di supporto, o ausiliari (i c.d. Settori/Uffici di Staff): forniscono servizi di supporto ai centri diretti e/o all’Ente nel suo complesso e sono caratterizzati da attività prevalentemente amministrativa e/o di coordinamento;

  • centri di costo fittizi: non coincidenti con elementi della struttura organizzativa, vengono utilizzati per l’attribuzione di voci di costo (es. le utenze), non imputabili direttamente ai singoli servizi dirigenziali cui ineriscono; il loro costo va ribaltato sui centri diretti e/o indiretti utilizzando idonee basi di riparto, quali ad es. le unità di personale; il numero di postazioni tecnologiche, ecc.

Art. 15 - Finalità del controllo di gestione

L’Ente applica il controllo di gestione su tutti i Servizi Dirigenziali come articolati nel vigente R.O.U.S. al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa nonché per assicurare, anche mediante l’adozione di tempestivi interventi correttivi, la realizzazione degli obiettivi programmati, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al conseguimento dei risultati previsti nei documenti di programmazione gestionali. A tal fine:

a) Controlla la realizzazione dell’azione gestionale dell’Ente e dei risultati raggiunti mediante l’utilizzo di analisi di efficacia;

b) Verifica la corretta gestione delle risorse pubbliche attraverso analisi di efficienza;

c) Contribuisce ad orientare nuovamente la gestione.

Art. 16 - La struttura organizzativa del controllo di gestione

Il controllo di gestione è espletato da apposita struttura a ciò deputata e allocata all’interno dell’Area competente secondo il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, al fine di agire in modo coordinato ed integrato, si avvale dell’apporto operativo di apposito personale individuato dai Dirigenti responsabili di ciascuna struttura dell’Ente, come Referente per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la realizzazione dei report settoriali.

I Responsabili delle strutture organizzative dell’Ente hanno l’obbligo di dare seguito a tutte le richieste, provenienti dall’Unità preposta al controllo di gestione, di invio di atti e documenti, nonché tutte le informazioni utili alle verifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredate dai dati quantitativi e qualitativi ponendoli in relazione con gli obiettivi e le risorse assegnate.

In caso di rilevazione di scostamenti negativi i responsabili delle strutture organizzative interessate dovranno trasmettere all’Unità preposta al controllo di gestione anche un’apposita analisi dettagliata delle cause di tali scostamenti, indicando gli interventi correttivi eventualmente già posti in essere o che si propongono per eliminare le non conformità rilevate. Il mancato adempimento da parte dei Dirigenti, oltre ad avere refluenze sulla valutazione come previsto dal successivo art. 53, è passibile di responsabilità personale davanti le Autorità competenti. L’Unità preposta al controllo di gestione, ai fini dello svolgimento dell’attività, si avvale:

  • del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

  • del Piano della Performance;

  • delle rilevazioni extracontabili dei dati quantitativi e qualitativi utili alla costruzione degli indicatori;

  • del sistema informativo di contabilità analitica per centri di costo.

L'Amministrazione Comunale si dota di un sistema di Contabilità analitica, avvalendosi di un apposito software che si integra con i sistemi informatici di contabilità esistenti, finalizzato alle necessarie rilevazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Generale. Tenendo conto della complessità del processo, legata soprattutto alle dimensioni dell’organizzazione, potrà essere definito, a tale scopo, un percorso graduale che preveda una fase transitoria, della durata massima di un triennio, costituita da un sistema misto che affianchi le informazioni del sistema contabile con rilevazioni di dati costo e di ricavo rilevate ed imputate extra contabilmente agli oggetti di riferimento.

Spetta al Settore Finanziario la predisposizione del conti economici dei servizi a domanda individuale che costituiscono, unitamente agli ulteriori servizi per i quali viene effettuata la rilevazione della relativa economicità, apposita sezione del Rapporto di Gestione predisposto dall’Unità preposta al controllo di gestione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale congiuntamente, qualora i tempi di definizione coincidano.

Art. 17 - Modalità del controllo di gestione

Le procedure del controllo di gestione si articolano in tre fasi:

a) la programmazione

b) la raccolta dei dati

c) la verifica dei risultati ottenuti

  • a) la programmazione: è l’attività fondamentale di tutto il sistema del controllo di gestione, in quanto la presenza di obiettivi predefiniti è condizione imprescindibile per l’attività di controllo dei risultati. E’ la fase in cui, attraverso l’approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano esecutivo di gestione e del Piano della Performance in esso contenuto, vengono assegnate ai centri di responsabilità (Aree/Settori/Servizi/Uffici) le risorse finanziarie e gli obiettivi finalizzati a concretizzare le strategie dell’Ente. Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi operativi si dovranno individuare appositi indicatori tra le tipologie descritte all’articolo successivo.

  • b) la raccolta dei dati: consiste in periodiche rilevazioni mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati gestionali (contabili ed extracontabili) relativi all’oggetto del controllo e comunque, almeno una volta l’anno a consuntivo;

  • c) la verifica dei risultati ottenuti e refertazione finale: consiste nell’analisi ed elaborazione dei dati raccolti al fine dell’accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di PEG, mediante confronto tra valore preventivato e valore effettivo e nella predisposizione dei conti economici riferiti ai servizi a domanda individuale e del Rapporto di Gestione destinato agli Amministratori, al Direttore Generale ove nominato, al Segretario Generale, ai dirigenti ed al Nucleo di Valutazione, o analogo Organismo Indipendente di Valutazione, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, così come previsto dagli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. n. 267/00.

Art. 18 – Il Sistema degli indicatori

A ciascun obiettivo operativo deve essere associato un indicatore, inteso come parametro quantitativo o temporale idoneo a misurarne il raggiungimento. Gli indicatori devono essere comprensibili, disponibili, completi e coerenti con il relativo obiettivo. A seconda della specificità di ciascun servizio e dei relativi obiettivi, si possono individuare:

a) indicatori di “attività o di processo” che misurano l’attività fornita in termini di quantità di prodotto;

b) indicatori di “efficacia” che misurano il rapporto tra i risultati effettivi e gli obiettivi programmati, in termini fisici, temporali o finanziari;

c) indicatori di “efficienza” che misurano, per le attività, il rapporto tra i risultati effettivi e le risorse a disposizione (finanziarie, economiche, umane e/o materiali) e, per i processi, i tempi o le fasi richieste per il loro completamento;

d) indicatori di “economicità” che esprimono il grado di copertura dei costi di gestione attraverso un determinato ammontare di proventi, ove esistenti, generati dal servizio stesso;

e) indicatori di “innovazione” che misurano la partecipazione ad iniziative od attività rivolte a qualificare o innovare l’organizzazione o la metodologia di lavoro.

Art. 19 – Raccolta dati e sinergie

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività relative al controllo di gestione, l’Amministrazione dovrà dotarsi di un adeguato sistema informatico che consenta la raccolta, la classificazione, l’elaborazione e la conservazione dei dati contabili ed extracontabili da gestire. L’integrazione fra i vari sistemi per lo scambio dei dati e delle informazioni, dovrà essere finalizzata ad evitare duplicazioni nei processi di raccolta e trattamento dei dati e, contemporaneamente, ad accrescere il livello di informatizzazione e di razionalità delle decisioni dell’Ente. Nelle more dell’acquisizione e messa a regime di tale sistema informatico, l’Unità preposta al controllo di gestione potrà operare annualmente, a consuntivo, rispetto alle attività svolte.

Fino all’applicazione della contabilità economica analitica il controllo di gestione andrà a valutare l’attività sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia, mentre la valutazione circa l’economicità potrà essere effettuata per alcuni centri di responsabilità e per alcune macro attività.

La contabilità analitica è una tecnica che consente di analizzare le singole operazioni di gestione rilevando i valori al momento dell’utilizzazione dei fattori produttivi, seguendo il principio di classificazione per destinazione e/o provenienza secondo l’unità elementare (centro di costo di gestione) e secondo la natura, cioè sulla base del titolo originario di sostenimento dei costi e di conseguimento dei ricavi.

Art. 20 – Risultanze del controllo di gestione

Le risultanze del controllo di gestione sono rappresentate dal Referto del Controllo di Gestione (denominato Rapporto di Gestione) e dai conti economici dei servizi a domanda individuale. La Ragioneria Generale cura la predisposizione dei conti economici sopradetti, mentre l’Unità preposta al controllo di gestione cura la predisposizione del Referto del Controllo di Gestione e la sua trasmissione, dopo l’approvazione del documento da parte della Giunta Comunale, a tutti i destinatari indicati agli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. n. 267/00:

  • Amministratori dell’Ente,
  • Direttore Generale,
  • Segretario Generale,
  • Dirigenti dell’Ente
  • Nucleo di Valutazione (o analogo Organismo Indipendente di Valutazione),
  • nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
  • al Presidente del Consiglio Comunale e per suo tramite ai gruppi consiliari. Degli esiti di tale controllo si tiene conto anche ai fini della redazione del Referto ex art. 148 del D. Lgs. 267/00 da inviare alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, di cui al successivo art.53.
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